top of page

Autorimesse in condominio non sono parti comuni

​

I locali sotterranei per autorimesse e la galleria commerciale, anche se situati nel perimetro dell’edificio condominiale, non costituiscono parti dell'edificio condominiale soggette alla presunzione legale di proprietà comune di cui all'art. 1117 c.c.

​

Al fine di accertare l'obbligo del condomino di sostenere le spese di manutenzione di un locale non incluso fra quelli di proprietà comune elencati nell'art. 1117 c.c., occorre, quindi, che sia data la prova dell'appartenenza di detti locali in proprietà comune e al fine anzidetto determinante è l'esame dei titoli di acquisto e delle eventuali convenzioni.

Né, ai fini dell'accertamento dell'appartenenza al condominio di galleria ed autorimesse sotterranee, può assumere rilievo il regolamento di condominio di formazione assembleare, o la planimetria ivi riportata, non costituendo il regolamento un titolo di proprietà, ove non si tratti di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini.

Cass. civ., sez. II, 16 settembre 2019, n. 23001


​

bottom of page