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REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE

La Legge di riforma della normativa condominiale ha introdotto numerosi nuovi adempimenti sia per l'Amministratore che per i Condomini.

 

Per i Condomini è stato previsto, ex articolo 10 della Legge 220/2012, l'obbligo di fornire all'Amministratore i dati per compilare il Registro di Anagrafe Condominiale adeguatamente compilato.

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L’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati (i dati di chi subentra nella proprietà; i dati di chi subentra nella titolarità di altri diritti reali; i dati dei nuovi inquilini o comodatari;ï‚·ogni altro nuovo dato, anche relativo alle condizioni di sicurezza) entro 60 gg dall’avvenuta variazione e che in difetto di comunicazione l’amministratore li acquisisce addebitandomene ogni costo.

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A norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà individuali o delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne riferirà alla prima assemblea utile

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Al fine di agevolare l'operazione sul sito è stato apposto il relativo un modulo, tale documento deve essere compilato e trasmesso allo studio dell'amministratore anche tramite email.
 

 

ARTICOLO 1130 SESTO PUNTO C.C.:

L’amministratore deve: 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

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In caso d’inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l’amministratore ha il dovere di richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe, mentre la legge aggiunge “decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

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  • MODULO COMUNICAZIONE DATI REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE

  • VARIAZIONI INTERVENUTE DOPO LA REDAZIONE  DEL MODULO ANAGRAFE

  • MODULO COMUNICAZIONE INIZIO-FINE LOCAZIONE CONDOMINIO

  • COMUNICAZIONE all'amministratore  di LAVORI INTERI a farsi in  APPARTAMENTO (cila, scia, pdc)

  • MODULO COMUNICAZIONE PASSAGGIO PROPRIETA' IN CONDOMINIO

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