Condomini a Telese Terme
amministratore di condominio a Telese Terme
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MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID19 PER LA GESTIONE DEI CONDOMINI.
PROPOSTA DI LEGGE
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Le disposizioni assunte dal Governo per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, MA SOPRATTUTTO i rischi concreti di contrarre e/o trasmettere l’infezione impattano fortemente sulle attività svolte per la gestione dei condomini.
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La normativa attuale in molteplici situazioni confligge con il divieto di assembramento richiamato nei vari DPCM e in ogni caso espone i condomini e l’amministratore al rischio di contagio.
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Con la presente proposta s’intende porre rimedio ad una serie di gravi criticità che rendono difficile e pericolose le dinamiche che regolano le amministrazioni condominiali.
All’art. 1 si vuol risolvere la questione degli assembramenti generati in occasione delle assemblee condominiali legittimando le assemblee in remoto.
È noto che le assemblee di condomino, infatti, si svolgono usualmente nei saloncini di appartamenti messi a disposizione dagli amministratori o da condomini, ed è noto ancora, soprattutto in città, che genericamente, le abitazioni oggi sono particolarmente piccole, ciò al fine di contenere le tasse sulla casa che opprimono in larga misura i cittadini. Ecco che trovare un locale che metta in condizioni di mantenere la distanza di sicurezza tra i partecipanti, diventa estremamente improbabile e/o costoso, atteso che i movimenti delle persone favoriscono lo spargimento della carica virale anche a distanze molto superiori rispetto al metro previsto.
Un altro problema che si vuole evidenziare e risolvere con l’art. 1 è l’impossibilità per i condomini di far valere la propria volontà in assemblea per chi non fosse presente fisicamente o mediante delega ad altra persona. Ciò appare una forte limitazione della volontà degli aventi diritto che sono costretti a presenziare nonostante magari non ne abbiano il tempo, le forze o abbiano impedimenti. Con la proposta si vuole superare il problema e rendere valide le votazioni online mediante raccomandata, telefonata in diretta o email ordinaria.
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All’art. 2 si vuol risolvere il problema delle comunicazioni e della necessaria trasmissione attraverso l’obsoleto e costoso metodo della raccomandata con ricevuta di ritorno.
Attualmente per rendere inopponibili le comunicazioni, l’amministratore è costretto a trasmettere raccomandate che fisicamente prevengano al destinatario. Con la proposta s’intende rendere legale anche la trasmissione attraverso email ordinaria o attraverso l’invio mediante i social network, come Facebook o Whatshup, ormai entrati a far parte delle vite quotidiane della stragrande maggioranza degli italiani.
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All’art.3 si vuol risolvere la questione dei pagamenti relativi alle quote condominiali.
È ancora molto diffusa, infatti, l’usanza dei condomini di recarsi presso l’amministratore per pagare la quota condominiale ordinaria o straordinaria.
Questo atteggiamento è altamente sconveniente sotto molti punti di vista poiché aumenta i rischi di contagio tra condomini ed amministratore e tra amministratore e utenti degli uffici postali o bancari quando, successivamente, l’amministratore sarà costretto a recarvisi e far la fila per depositare i soldi. Sicché per una operazione che può avvenire velocemente e comodamente e senza rischi da casa, si deve svolger invece due passaggi, e di conseguenza dar luogo a vari momenti, in cui è possibile diffonder o contrarre il virus.
L’obbligo di pagamento in remoto appare una soluzione ottima a anche per favorire la tracciabilità e la trasparenza dei movimenti economici dell’amministratore.
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Al punto 4 si vuol risolvere l’imbarazzante ed incostituzionale obbligo degli amministratori già abilitati ed iscritti ad un ordine esistente, di frequentare corsi di aggiornamento generando così assembramenti e rischi di contagio. Si propone che per gli amministratori laureati e già iscritti ad un ordine professionale venga cancellato l’obbligo dell’acquisizione dei punti necessari per poter proseguire la professione, mentre per gli amministratori che non fossero iscritti ad alcun albo canonico i corsi debbano potersi svolgere esclusivamente online compreso l’esame finale.
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Punto 5
Si ritiene legittimare l’amministratore alla difesa del condominio anche in quei casi non previsti all’attuale legislazione
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Punto 6
Per la corretta gestione della cosa condominiale, al fine di risolvere le criticità e gli imprevisti nel condominio, allo scopo di rendere continua la fruizione e l’utilizzo dei servizi comuni, per prevenire incidenti e per la gestione della sicurezza, l’amministratore deve poter disporre di una quota suppletiva senza l’approvazione di volta in volta dell’assemblea.
A tal fine si ritiene necessario proporre la modificazione delle norme vigenti per adeguarle alla sicurezza dei cittadini, alla velocizzazione, razionalizzazione e allo snellimento delle procedure.
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Al punto 7 si vuol risolvere il problema increscioso dei compensi minimi per gli amministratori di codominio.
Oggi il libero mercato ha indotto gli amministratori a competere con tariffe sempre più base, tanto basse che gli stessi amministratori per poter introitare uno stipendio minimo, sono costretti, loro malgrado, a gestire molti condomini, ad assumere quindi più incarichi di quanti ne possano materialmente gestire, con l’ovvia circostanza che le gestioni condominiali sono quasi sempre carenti e deficitarie.
Questa condizione favorisce l’instaurarsi di contenziosi, di gravi disagi per i condomini e di comportamenti illeciti degli stessi amministratori, che per poter restare in gioco, nell’ambito di una concorrenza spietata, possono essere indotti ad adottare comportamenti illegali al fine di aumentare i miseri incassi.
Con la presente proposta si introduce l’equo compenso minimo tabellato per le prestazioni dell’amministratore di condominio.
La procedura proposta che abroga le attuali norme è la seguente:
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Art.1 ASSEMBLEE DI CONDOMINIO
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Le assemblee di condomino si possono legittimamente svolgere in modalità remota attraverso la cd video conferenza.
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I condomini che non abbiano gli strumenti per partecipare alle video assemblee online possono far pervenire la loro votazione/approvazione ai punti mediante email semplice e sottoscritta; il documento così trasmesso vale come presenza ed espressione del voto ai fini dei millesimi necessari per le approvazioni.
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Ove non fosse possibile intervenire in video conferenza è possibile intervenire in assemblea anche mediate semplice collegamento telefonico.
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In calce al verbale non è più prevista la firma del segretario e del presidente che può essere comunque depositata mediante firma, scansione e successiva trasmissione a mezzo email non certificata. L’amministratore certifica le presenze tra i condomini intervenuti in remoto e quelli intervenuti mediante email. Lo stesso amministratore redige e firma il relativo verbale.
Art.2 COMUNICAZIONI
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Tutte le comunicazioni, avvisi, dall’amministratore verso i condomini, compresa la trasmissione dell’assemblea condominiale, potranno essere inviate anche attraverso posta elettronica ordinaria non certificata o attraverso i social network come WhatsApp o Facebook.
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I condomini sono obbligati a sottoscrivere e a trasmettere, anche tramite email ordinaria, la liberatoria ad utilizzare il loro indirizzo di posta elettronica su cui far pervenire le comunicazioni dell’amministratore ove sia previsto l’impegno a controllarla con la stessa cadenza con cui si controlla la propria cassetta postale;
Art.3 PAGAMENTI
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I pagamenti delle quote ordinarie e straordinarie sono effettuati esclusivamente mediante bonifico o bollettino o altra forma di pagamento in remoto, direttamente su conto corrente condominiale.
Art. 4 CORSI DI FORMAZIONE
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I corsi di formazione periodica per gli amministratori di condominio che abbiano conseguito una laurea ed iscritti ad un ordine professionale sono aboliti.
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I corsi per gli amministratori diplomati vanno svolti esclusivamente in remoto ed è abolito l’esame di valutazione finale.
Art. 5 COMPITI DELL’AMMINISTRATORE
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L’amministratore senza preventiva approvazione dell’assemblea, nell’interesse del condominio, in tutti i casi, può difendere il condominio contro qualsivoglia azione legale e senza mai carenza di legittimazione.
Art. 6 IMPREVISTI e fondo cassa
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L’Amministratore, senza l’approvazione dei Condomini, deve prevedere la formazione di un fondo cassa condominiale, pari ad 1/10 della quota ordinaria mensile approvata. Un fondo cassa di importo maggiore deve essere approvato dall’assemblea con la semplice maggioranza.
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L’amministratore ove ci siano da svolgere opere urgenti che compromettano la sicurezza pubblica e/o privata o la fruibilità-utilizzabilità degli spazi o parti comuni, o la messa a norma degli ambienti condominiali, può procedere ai lavori chiedendo ai condomini, senza l’approvazione dell’assemblea, il versamento di una somma massima pari 1/10 della quota annuale prevista ed in ogni caso non superiore ad € 1500. Nel caso in cui servano maggiori risorse, per la somma residuale, è necessaria l’approvazione dell’assemblea con la maggioranza semplice.
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Art.7 Compensi professionali per l’amministratore di condominio
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All’amministratore di condominio spetta un equo compenso minimo come da tariffario che sarà emanato dal Ministero entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge.
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Il mancato rispetto dell’equo compenso minimo in fattura e/o nel disciplinare di incarico rende la prestazione professionale legalmente inefficace e nullo il contratto tra le parti.
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In caso di interventi straordinari sullo stabile, all’amministratore spetta di diritto un compenso suppletivo in misura proporzionale al valore delle lavorazioni, e agli oneri che gli saranno attribuiti, come determinato nel tariffario.
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Art.8
Con l'approvazione della presente proposta, devono ritenersi abrogati tutti gli articoli in contrasto con la stessa.
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