top of page

Il bilancio approvato non può essere successivamente contestato

​

​

una volta che il bilancio (preventivo o consuntivo), ed il relativo riparto, siano stati approvati dall’assemblea con le maggioranze richieste dalla legge, l’amministratore non è tenuto a sottoporre nuovamente all’attenzione dei singoli condòmini –anche se assenti- i documenti giustificativi di spesa, dovendo essere gli stessi oggetto di attento esame preliminare all’approvazione dei bilanci in oggetto, e non essendo configurabile alcuna facoltà, in capo ai singoli, di contestare successivamente i conti già oggetto di approfondito esame in sede assembleare (Cassazione 3402/1981);

​

​

bottom of page