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Per modificare le tabelle millesimali non serve l’unanimità

Posto che l’atto di approvazione delle tabelle millesimali, così come quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale, è legittima la delibera assembleare adottata a maggioranza qualificata ex art. 1136, comma 2, c.c. che disponga la ripartizione delle spese di manutenzione secondo criteri differenti dalle tabelle in vigore.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza n. 30392/19; depositata il 21 novembre)

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